PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
      2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche.

Art. 2.

      1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, del Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, e in particolare al fine di:

          a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale;

          b) provvedere alla programmazione annuale degli interventi, alla individuazione delle linee di azione prioritarie, alla ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, all'assistenza e al supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, alla verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

          c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai Ministeri, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

          d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

 

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          e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

          f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;

          g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

          h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Art. 3.

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il comitato direttivo;

          b) il comitato di coordinamento;

          c) la direzione generale.

      2. Il comitato direttivo è composto:

          a) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo presiede;

          b) dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          c) dal Ministro della salute, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          d) dal Ministro dell'interno, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          e) dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          f) dal Ministro delle comunicazioni, o da un sottosegretario dallo stesso delegato;

          g) da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

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      3. Il comitato di coordinamento, composto da undici membri, è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è formato da sei rappresentanti tecnici designati dai Ministri di cui al comma 2 e da quattro membri designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      4. La direzione generale è costituita da:

          a) sei uffici dirigenziali;

          b) una segreteria per i comitati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nella sede centrale;

          c) sezioni periferiche territoriali.

      5. Il personale della direzione generale è composto da centocinquanta unità di cui almeno ottanta impiegate nelle sezioni periferiche. Esso è fornito per almeno il 75 per cento dai Ministeri di cui al comma 2, nonché dalle regioni e dagli enti locali.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento organizzativo e funzionale dell'Agenzia.

Art. 4.

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Agenzia si provvede con un aumento del 3 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni alle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.